"L'empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo può ricevere in dono."
Charles Robert Darwin

Siamo anche su facebook

Profilo Facebook di Hachiko Centro Cinofilo CaniAmici

lunedì 28 luglio 2008

Statuto HACHIKO CANIAMICI

STATUTO A.S.D. Hachiko - Centro di Educazione Cinofila CaniAmici

Art.1 – Denominazione e sede
1. E’ costituita in Fermo (AP), in Via Medaglie d’Oro nr. 21, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HACHIKO - CENTRO DI EDUCAZIONE CINOFILA CANIAMICI”.

Art.2 – Scopo
1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportivo dilettantistiche, cinofile e culturali legate alla relazione tra uomo e animale, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, culturale o di ogni altro tipo di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. L’associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura cinofila, la valorizzazione della relazione uomo-animale, l’educazione cinofila, la preparazione al conseguimento della qualifica di buon cittadino a 4 zampe. Tutte le attività verranno svolte nel pieno rispetto delle caratteristiche fisiche e comportamentali dell’animale, non verranno ammesse pressioni psicologiche o fisiche, non sono ammessi collari a strangolo, collari elettrici, collari con punte, metodologie di correzione coercitive e dannose per l’equilibrio psicofisico dell’animale e similari. L’associazione si propone di realizzare:
corsi di educazione cinofila rivolti a cani e proprietari;
classi di socializzazione per cuccioli e cuccioloni;
classi di comunicazione per cani adulti;
corsi di educazione cinofila per bambini e corsi per donne in gravidanza;
preparazione di binomi uomo-cane per le discipline cinofilo-sportive e ludiche in special modo agility dog, mobility dog, obedience, rally-obedience;
programmi di riabilitazione comportamentale per animali domestici di proprietà o che vivono nei rifugi per animali abbandonati;
campagne di incentivazione alle adozioni di animali abbandonati residenti in rifugi, anche in collaborazione con associazioni animaliste, enti pubblici, strutture pubbliche e private;
corsi di aggiornamento e formazione, manifestazioni, convegni e seminari rivolti ad educatori cinofili, medici veterinari, operatori cinofili, operatori zoofili, volontari e cittadini, anche con l’ausilio e la partecipazione di personalità di spicco nel panorama cinofilo nazionale e internazionale;
studi e ricerche sulla relazione tra uomo e animale e sul comportamento animale;
interventi di attività e terapie assistite dagli animali e preparazione di animali domestici in grado di collaborare con operatori certificati alla realizzazione dei programmi di pet-therapy;
programmi di zooantropologia didattica volti alla conoscenza degli animali domestici;
pubblicazione di prodotti editoriali e multimediali inerenti il comportamento animale ed il rapporto tra l’animale e l’uomo;
studi, ricerche e applicazioni delle cosiddette terapie alternative nell’educazione e riabilitazione comportamentale di animali domestici, quali floriterapia, musicoterapia, aromaterapia, tellington touch, reiki, e similari.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della cinofilia nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento della pratica della cinofilia. Nella propria sede l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare alla federazione nazionale di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.
3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L’associazione, si affilia al CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio stesso, e aderisce a Carta Modena 2002, Carta dei Valori e dei Principi sulla Pet Relationship, patrocinata dal Ministero della Salute, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione di appartenenza sia nazionale che internazionale e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
L'Associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L'attività comprende la gestione degli impianti e delle attrezzature. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. L'Associazione potrà inoltre, in modo complementare, organizzare le varie attività di promozione sociale in genere al fine dì migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art.3 – Durata
1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art.4 – Domanda di ammissione
1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
2. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione, e le persone fisiche che pur non partecipando alle attività dell’associazione ne condividano gli scopi statutari e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, del CSEN-CONI e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
5. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art.5 – Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Art.6 – Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
• Dimissione volontaria
• Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
• Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
• Scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art.25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L’ associato radiato non può essere più ammesso.

Art.7 – Organi
1. Gli organi sociali sono:
• l’assemblea generale dei soci
• il presidente
• il consiglio direttivo

Art.8 – Assemblea
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
3. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
4. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art.9 – Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art.10 – Compiti dell’assemblea
1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8, comma 3.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente redige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art.11 – Validità assembleare
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art.12 – Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art.13 – Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea, da un minimo di cinque fino ad un massimo di trentacinque eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario con funzione di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi o non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni , assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo.

Art.14 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Art.15 – Convocazione direttivo
1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art.16 – Compiti del Consiglio direttivo
1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum di cui all’art.8, comma 3, qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Art.17 – Il Presidente
1. Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art.18 – Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.19 – Il Segretario
1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Art.20 – Il Rendiconto
1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art.21 – Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre dello stesso anno.
2. Il primo anno di attività avrà inizio dalla data di costituzione al 31 dicembre 2008.

Art.22 – Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione.

Art.23 – Sezioni
1. L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.24 – Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n.3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Fermo.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L’arbitrato avrà sede in Fermo e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione sportiva di cui al primo comma.

Art.25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti del CSEN – CONI a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Nessun commento: